
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo per la Regione Siciliana
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aNALISI CONOSCITIVA SULL’Attività DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA - comune di portopalo Capo Passero
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Magistrato istruttore: dott. Andrea Liberati
Funzionario che ha collaborato alla presente indagine: dott.ssa Maria Manganaro
Depositata in segreteria il 23 novembre 2005
INDICE
Sintesi e conclusioni4
Scopo, modalità procedimentali dell’indagine, struttura della relazione 6
Considerazioni di carattere generale 8
Inquadramento sistematico dell’organo di revisione economico -finanziaria 8
Adempimenti dell’organo di revisione previsti dalla legge 11
Verifiche effettuate sull’attività svolta 15
Verifiche sull'attività svolta dall’organo di revisione nei Comune di Piazza Armerina 18
Struttura e organizzazione dell’ufficio 18
Principali criticità riscontrate dai revisori e gravi irregolarità di gestione 18
Attività svolta relativamente al bilancio di previsione 19
Relazione sul rendiconto 20
Verifiche relative alle variazioni di bilancio 22
Vigilanza sugli equilibri di bilancio e sui debiti fuori bilancio 22
Verifiche relative alle entrate 22
Verifiche relative alla spesa 23
Vigilanza sull'attività contrattuale 23
Vigilanza sugli adempimenti del sostituto d'imposta, sugli adempimenti in materia IVA e sugli adempimenti previdenziali24
Verifiche sulla resa del conto degli agenti contabili26
Verifiche sull'amministrazione del patrimonio 27
Analisi dei principali indicatori28
Metodologia e funzione dell'analisi dei dati contabili28
Descrizione dei dati contabili29
Brevi osservazioni sui principali indicatori36
Osservazioni sullo Statuto comunale e sul Regolamento di contabilità 37
Premessa 37
Nomina e selezione del revisore 38
Attività di collaborazione con i vari organi dell'ente 40
Funzionamento 41
Il comune di Portopalo di Capopassero è caratterizzato dalla presenza di un organo di revisione avente natura monocratica in quanto inferiore ai 5000 abitanti.
Il revisore ha dichiarato di avere effettuato nell’anno 40 sedute, cui corrisponderebbe una eguale numero di verbali.
Nell'esercizio finanziario 2003 sono stati redatti, oltre al parere al bilancio preventivo e alla relazione sul consuntivo, quattro verbali sulle verifiche ordinarie di tesoreria e quattro sulle verifiche di cassa dell'economo, due verbali sulle variazioni di bilancio ed uno sull'assestamento generale.
La tecnica di verbalizzazione è sintetica, ma sufficiente per comprendere l'attività di verifica svolta, anche con indicazione del campione analizzato (per l'economo), talora perfezionabile.
In considerazione del preciso obbligo di legge di verbalizzazione delle attività svolte, ex articolo 239 TUEL, non possono essere prese in considerazione attività che non risultino espressamente per iscritto.
Sostanzialmente si può osservare come il parere al bilancio preventivo sia stato mutuata da una bozza preesistente e come appaia completo sotto il profilo descrittivo e certificativo.
Non sono individuate le verifiche concretamente svolte al fine di dichiarare l'attendibilità dei dati, in relazione ai quali si fa genericamente riferimento al parere espresso dal responsabile del servizio finanziario.
Complessivamente è prevalente l'aspetto descrittivo, mentre risulta assente l'aspetto delle valutazioni e delle proposte.
Si ritiene che l'attività dell'organo di revisione possa offrire maggiori elementi esplicativi, di valutazione e propositivi all'organo consiliare già in sede di approvazione del bilancio di previsione, per fornire utilissimi spunti critici aggiuntivi rispetto ai dati risultanti dal bilancio.
La relazione della revisore al conto consuntivo dell'esercizio 2003 è stata redatto su una bozza prestampata, ben articolata, relativa al solo conto del bilancio.
Relativamente al rendiconto il revisore ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.
In sostanza, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’ente e della natura monocratica dell’organo, la relazione appare correttamente arricchita di quegli elementi di concretezza idonei ad adattarla specificamente alla concreta realtà territoriale.
L’organo di revisione ha inoltre svolto ulteriori osservazioni propositive di indubbia utilità.
Risultano regolarmente svolte le obbligatorie verifiche di cassa, anche se i relativi accertamenti sembrano essersi limitati ad una verifica dei risultati complessivi.
Non risulta effettuata sistematicamente l’attività di vigilanza.
La verifica a campione sui contratti non risulta dai verbali, così come i riscontri sui registri IVA, sugli adempimenti previdenziali e del sostituto d’imposta.
L’attività sulla verifica delle entrate e delle spese risulta limitata ai soli aspetti generali e complessivi.
Relativamente alla resa del conto il revisore ha regolarmente svolto le verifiche quadrimestrali di tesoreria e sulla cassa dell'economo.
Dall'analisi dei principali indicatori di bilancio si può evidenziare complessivamente una situazione finanziaria non preoccupante per l'ente.
Si è riscontrato un avanzo di amministrazione, relativo in particolare alla gestione di competenza, e un equilibrio finanziario positivo di parte corrente. Sia pure su valori assoluti non rilevanti, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, si può condividere il giudizio positivo dato dal revisore sulle risultanze della gestione finanziaria.
In considerazione della mancata effettuazione di molteplici verifiche e dell'assenza di osservazioni non è possibile utilizzare gli indicatori di bilancio quale cartina di tornasole della correttezza dell'attività svolta dall'organo di revisione per ulteriori attività.
La disciplina riservata all'organo di revisione appare corretta, ma sintetica ed essenziale, sia nello Statuto che nel regolamento di contabilità.
È senz'altro perfezionabile la regolamentazione prevista con ulteriori previsioni analitiche qualora il consiglio ritenga di disciplinare più strettamente i rapporti tra l'organo, gli uffici e gli organi politici dell'ente.
I controlli sull’attività posta in essere dall’organo di revisione economico – finanziaria del Comune sono stati svolti in esecuzione della deliberazione n. 14/2003 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana con la quale è stato approvato il programma del controllo successivo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche per l’anno 2004. Per l’attuazione di tale indagine è stato scelto un campione della realtà regionale composto di 18 enti di cui nove (uno per provincia) con collegio dei revisori e nove (uno per provincia) con revisore unico, avendo cura di non interessare enti già coinvolti in altre indagini di controllo.
Il dlg. 200/99 prevede che nella Regione siciliana la Corte dei Conti verifichi il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
L’indagine si propone lo scopo di verificare la correttezza dell’attività dei revisori nell’ente locale per gli atti amministrativi e contabili, sottoposti al controllo di tale organo interno, essenziale dopo la riforma del titolo V e l'eliminazione dei controlli esterni, anche nella Regione Siciliana.
In altri termini s’intende verificare quale sia il grado di affidabilità raggiunto dai singoli enti locali in Sicilia nel controllo interno dei revisori suggerendo eventuali possibilità di miglioramento nella gestione di tale attività di controllo di primo livello.
Nella presente indagine la Corte ha preferito seguire una metodologia che coinvolgesse sia gli operatori amministrativi sia i rappresentanti politici, utilizzando appositi questionari, esaminando direttamente tutti i verbali dell'organo di revisione, lo Statuto e il regolamento di contabilità (limitatamente alla disciplina dell’organo di revisione), nonché procedendo all’analisi del riepilogo generale delle entrate e delle spese e del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali elaborando da tali prospetti specifici indicatori di bilancio, idonei a verificare eventuali difficoltà gestionali dell’ente e quindi, indirettamente, la correttezza delle indicazioni dei revisori. In considerazione della non omogeneità delle verifiche effettuate dagli organi di revisione di tutti gli enti, ma al contempo per l'esigenza di standardizzazione dei controlli su un campione significativo, le analisi effettuate sugli indicatori consentono di rilevare solo fenomeni macroscopici e si propongono il fine di offrire spunti di riflessione per l'amministrazione e i revisori stessi verso un modus operandi più moderno, che vada oltre il mero rispetto della legalità per coinvolgere anche l’efficienza e l’economicità della gestione.
La struttura della relazione prevede una prima parte dedicata alle verifiche svolta in concreto dai revisori, che consente di comprendere quanto può essere prezioso l’ausilio di tale organo, verificando come esso abbia operato nell'ultimo esercizio finanziario fino alla relazione sull'ultimo rendiconto disponibile.
Una seconda parte è dedicata all'osservazione dei principali indicatori di bilancio: questo approfondimento intende dare un'idea del reale andamento della gestione finanziaria dell'ente e della correttezza delle indicazioni fornite dai revisori. E’ un po’ la cartina di tornasole dell’attività svolta da questi. Tale sezione intende fornire una sorta di verifica concreta alle osservazioni dei revisori e formulare un giudizio sull’attendibilità delle osservazioni dai medesimi formulate, soprattutto sotto un profilo di efficacia ed efficienza, evidenziando eventuali criticità dell’ente e valutando se esse coincidano con le osservazioni dei revisori ed è arricchita di definizioni, che pur scontate per i tecnici, cercano di rendere più facilmente accessibile ai consiglieri comunali, ed alla collettività che essi rappresentano, l’analisi degli elementi finanziari dell’ente.
Un’ultima parte della relazione prende in considerazione l'autonomia statutaria e regolamentare relativamente alla disciplina dell'attività dell'organo di revisione, suggerendo eventuali variazioni statutarie e regolamentari, ritenute utili per una maggiore efficienza del sistema di revisione economico - finanziaria.
La disciplina nella Regione Siciliana dell’organo di revisione economico-finanziaria è stata introdotta dall’art. 1 della L.R. dell’11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito l’art. 57 della legge 142/90.
Ai sensi dell’art. 1 lett. 1 della L.R. citata, che ha recepito l’art. 55 della legge 142/90, l’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, oggi disciplinata dal dlg. 267/2000, e, conseguentemente, lo stesso, come era avvenuto con l’abrogato dlg. 25 febbraio 1995, n. 77, trova applicazione anche in Sicilia.
Valgono pertanto per tali organi di controllo della regolarità amministrativa e contabile le indicazioni della giurisprudenza e della dottrina elaborate avendo come riferimento la disciplina nazionale.
Come ha ben chiarito la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibere 6/2003 e 10/2004 “i controlli interni disciplinati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dall’art. 147 del testo unico 267/2000, appartengono alla categoria dei “controlli referenti”. Infatti, gli addetti a tali controlli “riferiscono” -così si esprime l’art. 1, comma 6, di tale decreto- “sui risultati dell’attività svolta”.
E’ altresì noto che il primo dei controlli interni, come dire “di nuova generazione”, è stato introdotto dalla legge 142 del 1990. E precisamente la sua previsione era contenuta nel comma 9 dell’art. 57, il quale, inserito tra le norme concernenti la “revisione economico-finanziaria” degli Enti locali, disponeva che lo statuto potesse “prevedere forme di controllo economico interno della gestione”.
L’analisi svolta focalizza l’attenzione sull’organo di revisione economico-finanziaria, che nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane è di tipo monocratico (un solo revisore), mentre negli altri Enti locali è di tipo collegiale (tre revisori)…
Tra le funzioni attribuite ai revisori dei conti rientrano anche quelle concernenti i controlli contabili e quelli di regolarità.
Al riguardo, è molto chiara la norma contenuta nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, laddove è precettivamente indicato, al punto a), che le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di strumenti adeguati a “garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa”, che, come è noto, costituiscono i profili fondamentali del controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo che, in base alle norme vigenti, sembra debba ritenersi attribuito anche all’organo di revisione economico-finanziaria (cfr. le funzioni elencate nell’art. 239 del T.U. 267; la tipologia dei controlli di cui al precedente art. 147; l’art. 2 del d.lgs. 286 del 1999).
Tale organo –sempre in base alle norme vigenti– si avvale anche dei risultati degli atti, dell’attività e dei comportamenti di altri uffici ed organi interni, alcuni dei quali svolgono pure verifiche e controlli di vario genere.
Orbene, da quanto sopra si evince come da una interpretazione sistematica delle norme del testo unico 267 del 2000, del d.lgs. 286 del 1999 e della legge n. 51 del 1982 in materia di controlli interni negli Enti locali, i revisori dei conti sono chiamati a svolgere la funzione di “controllo di regolarità amministrativa e contabile”, pur potendosi essi avvalere di altri utili controlli e verifiche che all’interno dell’Ente sono esercitati da altri organi in ordine a singoli provvedimenti. Né pare che allo stato della normativa vigente i revisori possano essere sostituiti nell’esercizio del predetto controllo da altri organi o uffici appositamente creati.
Dalla sistematica delle disposizioni contenute nei dd.lgs. 286/99 e 267/00 e dalla legge n.51 del 1982 emerge che le funzioni assegnate al Collegio dei revisori dei conti in materia di controllo economico-finanziario sono cogenti e imprescindibili per tutti gli Enti locali; la stessa autonomia normativa richiamata dall’art. 147 del T.U. 267/00 e affermata, in linea generale, dall’art. 7 dello stesso testo unico trova un limite invalicabile nel carattere inderogabile delle norme concernenti le funzioni del Collegio dei revisori affermato dall’art. 152 del T.U. del 2000.
Peraltro, la c.d. legge “La Loggia”, del 5 Giugno 2003 n. 131 di attuazione della riforma del Tit. V, parte II della Costituzione, modifica in modo significativo il quadro normativo nel cui ambito si sono svolte queste considerazioni; l’art. 2, infatti, prevede una specifica delega al Governo, per la revisione e l’adeguamento del testo unico sugli Enti locali ai nuovi principi costituzionali ed individua, tra i principi e criteri direttivi, l’obbligo di attribuire alla competenza statutaria degli Enti locali il potere di “individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’Ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”.
Di conseguenza, con l’esercizio di questa delega e comunque con l’approvazione di statuti che regolino la materia dei controlli interni, l’attuale disciplina potrà subire ampie modifiche e indurre a nuove ricostruzioni sistematiche delle funzioni riconducibili a tale settore.
Una possibile innovazione, potrebbe essere la previsione di una funzione di collaborazione, già prevista all’art. 7, comma 8, della citata dalla legge 5 Giugno 2003 n.131, nonché di informazione, tra il Consiglio Autonomie Locali, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e gli stessi revisori, qualora si riscontri la sussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell’art 194 del TUEL, e non riconoscibili.
In particolare il Collegio dei revisori potrebbe informare tali organismi, quando l’Ente non provveda tempestivamente al finanziamento di tali debiti, pur avendo espresso indicazioni ed inviti ad agire in tal senso.
La stessa attività di informazione potrebbe inoltre estendersi ad altri casi, per esempio quando, nell’ambito di verifica della congruità dell’accertamento dei residui, i revisori riscontrino anomalie nel mantenimento, in tutto o in parte, di tali voci rilevando insussistenza della ragione del credito; ovvero, più in generale, anomalie nel corso di verifiche relative all’attuazione degli atti di programmazione o al controllo dei medesimi revisori sulle “clausole valutative” previsto da deliberazioni degli Enti locali ovvero da leggi regionali.”
Come già osservato la Regione Siciliana ha disciplinato le funzione dell’organo di revisione economico-finanziaria con l’art. 1 della L.R. dell’11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito l’art. 57 della legge 142/90, sostanzialmente riprodotto dall’art 239 TUEL.
Inoltre l’art. 1 lett. 1 della L.R. citata ha recepito l’art. 55 della legge 142/90, prevedendo che l’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, oggi disciplinata dal dlg. 267/2000. Di conseguenza lo stesso, come era avvenuto con l’abrogato dlg. 25 febbraio 1995, n. 77, trova applicazione anche in Sicilia.
L'organo di revisione è pertanto chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
· attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento
· pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni dei bilanci, mediante motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, nonché indicazione sulle misure idonee ad assicurare l'attendibilità dell'impostazione all'organo consiliare
· vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione con motivate tecniche di campionamento relativamente
o all'acquisizione delle entrate
o all'effettuazione delle spese
o all'attività contrattuale
o all'amministrazione dei beni
o alla completezza della documentazione
o agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità
· relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto nonché attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione entro un termine non inferiore a 20 giorni dall'approvazione della proposta da parte dell'organo esecutivo
· referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali
· verifiche ordinarie trimestrale di cassa e verifiche straordinarie di cassa (articoli 223 e 224 TUEL)
· verifica trimestrale della gestione del servizio di tesoreria
· verifica trimestrale del conto degli agenti contabili interni (economo, consegnatario di beni, polizia municipale, farmacia comunale, ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di denaro pubblico).
Al riguardo la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera 10/2004 ha osservato come “numerose sono le funzioni intestate ai revisori dei conti e, tra queste, primaria importanza rivestono i controlli contabili e di regolarità economico-finanziaria. Trattasi, in sostanza, dell’applicazione, in sede di verifica, dei principi enunciati dall’art. 97 della Costituzione.
Inoltre i revisori – e qui la loro azione è imprescindibile, oltre che di grande rilievo – sono tenuti a svolgere la funzione certificativa della “corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione” (art. 239, c. 1 lett. d- del T.U. 267 del 2000).
Fondamentale –anche perché permea di sé tutte le funzioni dei revisori– è “l’attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento” (art. 239, c. 1 lett. a- del T.U.). Alla lettera b) dello stesso art., è previsto l’intervento consultivo dei revisori sull’intera attività di programmazione che l’Ente locale, in sede di previsione, intende svolgere nell’esercizio finanziario preso in considerazione. Vale a dire, tutti gli atti programmatori della gestione ed, in particolare, il bilancio annuale di previsione (con la specificazione, tra l’altro, sia del fondo di riserva e dell’ammortamento dei beni, sia dei servizi per conto terzi); la relazione previsionale e programmatica (che, allegata al bilancio, deve riguardare un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale); il bilancio pluriennale di competenza (che, anch’esso allegato al bilancio annuale, deve essere di durata pari a quello della Regione nel cui ambito territoriale l’Ente è compreso e comunque temporalmente non inferiore a tre anni); gli altri allegati, elencati nell’art. 172 del testo unico.
La funzione consultiva dei revisori deve svolgersi anche relativamente alle variazioni di bilancio.
Nei pareri dell’organo di revisione deve essere espresso “un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153 (del testo unico), delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile”.
L’attività consultiva dei revisori investe tutta la gestione finanziaria dell’Ente in ogni suo singolo settore e si manifesta mediante pareri obbligatori, con i quali sono “suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni”. L’organo consiliare peraltro “è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte” dai revisori, i quali, inoltre (cfr. lett. d- c. 1 dell’art. 239), devono redigere una “relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto”.
Tale relazione –che, come è noto, deve contenere la citata “attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione”– chiude il circuito della verifica sull’attività gestoria, nel senso che questa, iniziata con l’atto previsionale, termina con il rendiconto finale.
Inoltre, l’organo di revisione economico-finanziaria deve provvedere con cadenza trimestrale –ai sensi dell’art. 223 del testo unico– alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.
In qualche caso, dunque, esso ha anche rapporti con soggetti terzi, nel senso che l’Ente, per suo tramite, opera all’esterno. Come all’esterno lo stesso organo di revisione agisce direttamente quando denuncia le gravi irregolarità riscontrate nella gestione; irregolarità di cui dà notizia, oltre che al consiglio, “pure ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità” (art. 239, c.1 lett. e- stesso T.U.).
Il successivo comma 6 sancisce che lo statuto dell’Ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
Ulteriori importanti funzioni sono state assegnate agli organi di revisione dalle leggi più recenti:
· il comma 6 dell’art. 24 della legge n. 448 del 2001, per il quale gli atti relativi all’ “acquisto di beni e servizi” devono essere “trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l’esercizio delle funzioni di controllo”, per i fini dalla norma stessa previsti;
· il comma 5 dell’art. 23 della legge n. 289 del 2002, per il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito sono trasmessi, tra l’altro, “agli organi di controllo”;
· i commi 1 e 2 dell’art. 28 della stessa legge 289, che prevedono la possibilità di un’”acquisizione di informazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze”;
· i commi 16 e 17 dell’art. 29 della legge 289, per i quali “il collegio dei revisori verifica il rispetto delle norme sul patto di stabilità, con la possibilità di una responsabilità personale dei componenti del collegio.”
A tali previsioni normative vanno aggiunte le recenti disposizioni della legge 191/2004 che hanno introdotto nuove funzioni di controllo per l’organo di revisione relativamente agli studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, nonché per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni (art. 1 commi 9-11).
Inoltre, l’organo di revisione nell’esercizio del proprio operato deve osservare il disposto del comma 2 dell’art. 2 del dlg. 286/1999, secondo cui le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
La Corte dei conti ha ritenuto opportuno procedere ad un'analisi sistematica di quanto risulta da tutti i verbali dell'anno 2003, nonché del parere sul rendiconto relativo al medesimo esercizio finanziario, approvato nel 2004. Le verifiche hanno tenuto conto esclusivamente dell'attività risultante dai verbali. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 237 del testo unico, "il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate". Non sono stati pertanto presi in considerazione adempimenti diversi da quelli risultanti per iscritto, sia in ragione dell'obbligo preciso previsto dalla legge e della impossibilità di verificare attività svolte non risultanti dai verbali, sia soprattutto per la considerazione essenziale che solo laddove il lavoro dei revisori si sia tradotto in una verbalizzazione adeguata può essere di utilità all’organo consiliare rispetto al quale l’organo di controllo interno ha una funzione ausiliaria.
Le verifiche effettuate da questa Corte hanno riguardato:
1. le principali criticità riscontrate e i rilievi formulati
2. l’idoneità normativa
3. la tempistica del ciclo di bilancio e della rendicontazione
4. l’idoneità della programmazione
· principi
· relazione previsionale e programmatica
· bilancio e allegati
5. la correttezza della gestione
· esercizio provvisorio
· variazioni di bilancio del consiglio e della giunta municipale
· verifica dello stato di attuazione
· verifica degli equilibri di bilancio
6. la correttezza del rendiconto e degli allegati
7. la verifica del sistema di controllo interno
8. la regolarità delle procedure di entrata
· in generale
· tributi
· entrate extra tributarie
9. la regolarità delle procedure di spesa
· impegni, liquidazioni, mandati, ritardi
· rispetto vincoli di destinazione
· debiti fuori bilancio
10. i servizi per conto terzi
11. la vigilanza su
· attività contrattuale
· adempimenti del sostituto d’imposta
· adempimenti IVA
· adempimenti previdenziali
12. resa del conto degli agenti contabili
· tesoriere
· economo
· polizia municipale
· farmacia comunale
· servizi demografici
· consegnatario e magazzino
13. verifiche sul patrimonio
· in generale
· inventari
· patrimonio
· investimenti
· piano economico - finanziario
Il comune di Portopalo di Capopassero è caratterizzato dalla presenza di un organo di revisione avente natura monocratica in quanto inferiore ai 5000 abitanti.
Il revisore ha dichiarato di avere effettuato 40 sedute, cui corrisponderebbe una eguale numero di verbali.
Nell'esercizio finanziario 2003 sono stati redatti, oltre al parere al bilancio preventivo e alla relazione sul consuntivo, quattro verbali sulle verifiche ordinarie di tesoreria e quattro sulle verifiche di cassa dell'economo, due verbali sulle variazioni di bilancio ed uno sull'assestamento generale.
La tecnica di verbalizzazione è sintetica ma sufficiente a comprendere l'attività di verifica svolta comprende l’indicazione del campione analizzato (per l'economo), anche se talora perfezionabile.
L'organo di revisione sembra non avere riscontrato criticità nella gestione del Comune: infatti, i verbali danno sempre solo atto del mero oggetto dell'attività svolta.
Non sono stati riscontrati da parte dei revisori fatti di rilevanza penale.
Non risultano riscontrate neanche gravi irregolarità di gestione.
Il parere dell'organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione 2003 è stato redatto su una bozza prestampata nella quale sono stati aggiunti i dati numerici rilevati e mezza pagina di conclusioni.
Il parere appare esclusivamente certificativo.
Relativamente alla relazione previsionale e programmatica l'organo di revisione ha verificato che in tale documento fossero presi in esame la ricognizione dei dati fisici e l'illustrazione delle caratteristiche generali, la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate, la predisposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. In particolare è stato accertato che per le entrate larelazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse e i relativi vincoli. Per la parte spesa il revisore ha verificato che la relazione è stata redatta per programmi e per progetti, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento. Ha inoltre dato atto che la relazione comprende i programmi indicati nel bilancio annuale definendone le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate. Per tali motivi ha ritenuto la relazione esaustiva.
Relativamente al bilancio pluriennale il revisore ha verificato la conformità alle norme di legge del medesimo documento. Ha inoltre verificato la struttura per programmi, titoli, servizi di interventi e la coincidenza degli stanziamenti del bilancio pluriennale con quelli del bilancio annuale di competenza.
Non ha ritenuto il revisore di svolgere osservazioni.
Relativamente al programma triennale dei Lavori Pubblici il revisore ha solo preso visione della relativa proposta.
Non sono individuate le verifiche concretamente svolte al fine di dichiarare l'attendibilità dei dati, in relazione ai quali si fa genericamente riferimento al parere espresso dal responsabile del servizio finanziario.
Risulta del tutto assente l'aspetto delle valutazioni e delle proposte.
Si ritiene che l'attività dell'organo di revisione possa fornire maggiori elementi esplicativi, di valutazione e propositivi all'organo consiliare già in sede di approvazione del bilancio di previsione, al quale è utilissimo fornire spunti critici aggiuntivi rispetto ai dati risultanti dal bilancio.
La relazione della revisore al conto consuntivo dell'esercizio 2003 è stata redatto su una bozza prestampata, invero molto ben articolata, relativa al solo conto di bilancio.
L'organo di revisione ha attestato la conformità alle disposizioni di legge del rendiconto.
Nella relazione si dà atto della verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed in particolare dell'effettuazione delle variazioni, del riequilibrio delle gestioni pregresse, del riequilibrio della gestione di competenza, della corretta redazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.
Si dà atto della correttezza del conto del tesoriere e delle risultanze complessive, che sono risultate concordare con le risultanze finali del conto consuntivo. Il revisore ha dato atto di aver verificato la regolarità delle reversali e dei mandati di pagamento.
È stata verificata la gestione dei residui, ritenendo soddisfacente la percentuale di riscossione di quelli attivi ed evidenziando come l'ammontare dei medesimi, a causa dei trasferimenti statali e regionali, aveva un’eccessiva consistenza all'inizio dell'esercizio.
Anche relativamente ai residui passivi l'organo di revisione ha ritenuto soddisfacente l'indice relativo ai pagamenti.
Non ha ritenuto di svolgere osservazioni sul riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte dal responsabile del servizio finanziario.
Valutazioni positive il revisore ha espresso anche in relazione alla gestione di competenza, in particolare per il rapporto tra accertamenti e previsioni assestate, al rapporto tra accertamenti e riscossioni, al rapporto tra spesa e previsioni e impegni e pagamenti per la competenza.
Analoghe valutazione sono state espresse in relazione alle entrate in conto capitale, evidenziando come ritardi sono dovuti ai finanziamenti regionali.
Accurata anche la sezione dedicata alle partite di giro.
Relativamente alla gestione patrimoniale è stato solo osservato che la tenuta dell'inventario risulta regolare, mentre non risulta definita la redazione del progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali con il Comune di Pechino, relativamente al quale si sollecita la definizione.
Dando infine atto del risultato positivo di amministrazione, sia pure per un importo minimo di 906,02 euro, il revisore ha quindi attestato la corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità relativa alla gestione dell'esercizio 2003.
La sezione finale della relazione è dedicata all'efficienza, produttività e l'economicità della gestione, con un utile rappresentazione dei principali indicatori dell'ente.
La relazione si conclude con rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, suggerendo l'informatizzazione del servizio di polizia municipale e un maggior impegno nella lotta all'evasione fiscale con particolare riguardo agli immobili locati nel periodo estivo. Si invita inoltre l'amministrazione ad attivarsi per la realizzare dell'impianto di depurazione fine della salvaguardia ambientale e della salute pubblica.
In sostanza la relazione al rendiconto appare correttamente impostata su una bozza predisposta, ma arricchita di quegli elementi di concretezza idonei ad adattarla specificamente alla concreta realtà territoriale, tenuto conto delle dimensioni del piccolo Comune.
Relativamente alle variazioni di bilancio sono state spiegate le necessità nuove e i motivi che hanno condotto alla proposta di variazione, valutandone la fondatezza e le giustificazioni.
Le verifiche effettuate, almeno a quanto risulta dai verbali, sono sostanzialmente tese ad accertare che sia assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Relativamente alla variazione di assestamento generale di bilancio, il revisore ha nei verbali dato atto dello svolgimento delle verifiche di legge.
Non risulta che si sia provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Non risultano gli accertamenti svolti sull’attività di controllo dei versamenti, recupero dell’evasione, sullo stato ed i motivi del contenzioso, sulle azioni di perseguimento dei crediti tributari nel rispetto dei termini di prescrizione, nonché sulla tempestività dei rimborsi ed il rispetto dei termini, sulla corretta notifica dei singoli atti impositivi, sull’approvazione dei ruoli nelle misure deliberate o di legge, sulla corretta applicazione delle sanzioni amministrative comminate per omissioni.
Anche relativamente alla spesa, le verifiche effettuate risultano essere concentrate sugli aspetti generali e limitate ai pareri inerenti i documenti di bilancio, senza calarsi concretamente negli aspetti procedurali e nei singoli problemi gestionali. Sostanzialmente l'attività sembra essersi limitata alla verifica delle risultanze di bilancio, senza concretamente assumere una funzione di effettiva vigilanza.
Nei verbali sulle verifiche di cassa e sulla tesoreria si afferma genericamente che sono state effettuate.
Non si ha traccia nei verbali di alcuna verifica su singoli atti.
Risulterebbe utile inoltre esaminare alcune categorie di atti, quali i provvedimenti che dispongono spese derivanti da deliberazioni con pareri non favorevoli, le spese per forniture o lavori affidati a mezzo di trattativa privata, l’esame delle indennità e premi al personale dipendente, con l’esame delle parcelle professionali per pareri, consulenze e incarichi, l’esame delle spese per studi di fattibilità e progetti di massima, l’esame di ciascuna spesa per liti, transazioni e simili, il rispetto dei vincoli di stanziamento, il rispetto delle procedure CONSIP (per i periodi in cui è obbligatorio ricorrervi).
Non risultano inoltre effettuate verifiche sui fondi a destinazione specifica e vincolata.
Non risulta effettuata alcuna verifica relativamente a tale obbligatorio accertamento.
La verifica a campione sui contratti potrebbe riguardare se sia individuato il responsabile del procedimento, ossia il dipendente incaricato della gestione del contratto e del controllo della sua corretta attuazione; se sia indicato il termine entro cui devono essere completati gli adempimenti contrattuali; se siano previste penali da applicarsi in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; se sia prevista, a tal fine, una congrua fideiussione (di norma il 10 % del valore del contratto) a carico del fornitore; se sia indicato il termine entro cui l’Amministrazione deve effettuare il pagamento delle proprie obbligazioni contrattuali (ricordando a tal proposito che in mancanza di una diversa indicazione tale temine è di 30 giorni).
Per quanto riguarda in particolare i contratti per la realizzazione di opere pubbliche, se sia previsto il termine entro cui, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, debba procedersi alla stipula del relativo contratto, nonché il termine entro cui, dopo la stipula del contratto, debba procedersi alla consegna dei lavori ed all’inizio dei medesimi; se sia indicato il programma temporale dell’intervento, con l’indicazione del termine entro cui devono essere completate le diverse e successive fasi della lavorazione, nonché delle penali applicabili in caso di immotivato mancato rispetto di tali termini; se nei provvedimenti (determinazioni) di aggiudicazione dei singoli appalti e/o forniture venga sempre indicato il ribasso d’asta accertato in sede di gara e sia provveduto a ridurre del corrispondente importo l’originario impegno o prenotazione di spesa.
Non risultano dai verbali effettuati i riscontri sui registri IVA, sugli adempimenti previdenziali e del sostituto d’imposta.
Per gli adempimenti IVA potrebbe accertarsi se c’è corrispondenza fra le annotazioni sui registri Iva e i valori indicati nel bilancio per le attività individuate come “rilevanti ai fini Iva; se l’Iva a credito verso l’erario risultante dalle fatture di acquisto è stata rilevata solo al momento del pagamento (art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/72); se per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stata emessa nei termini regolare fattura, oppure annotato tempestivamente il relativo corrispettivo; se si è provveduto alle liquidazioni mensili o trimestrali; se si è provveduto ai versamenti mensili previsti dall’art. 27, d.P.R. n. 633/72; se è stato versato l’eventuale saldo a debito risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine; se è stata presentata la dichiarazione annuale entro i termini verificandone anche la completezza; se i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le annotazioni.
Per gli adempimenti del sostituto d’imposta potrebbe verificarsi se per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi l'ente ha correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta; se si è provveduto al versamento all'erario delle ritenute Irpef effettuate per redditi di lavoro dipendente, per reddito assimilato al lavoro dipendente, per reddito di lavoro autonomo, anche prestato occasionalmente (art. 81, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/86), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del compenso; se si è provveduto al versamento all'erario delle ritenute Irpeg effettuate sulla corresponsione di contributi ad imprese o enti (art. 28, d.P.R. n. 600/73), e per indennità di esproprio (art. 11, Legge n. 413/91), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del reddito o compenso; se si è effettuato il conguaglio fiscale ai dipendenti per l'anno precedente; se è stata consegnata la certificazione unica ai propri dipendenti e agli altri percettori delle ritenute alla fonte sui redditi e compensi erogati nell’anno, con termine ultimo il 31 marzo (il 15 marzo a decorrere dall’anno 2004, ai sensi del decreto n. 126/2003) o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 23, d.P.R.. n. 600/73 (art. 7-bis, d.P.R. n. 600/73); se è stato presentato il Modello 770, ordinario e/o semplificato, entro il termine previsto (il 770 dovrebbe essere firmato anche dal presidente il collegio o revisore unico).
Relativamente alla vigilanza sugli adempimenti previdenziali se si è provveduto al versamento dei contributi alla gestione separata Inps (entro il 16 del mese successivo) per le collaborazioni coordinate e continuative (art. 2, comma 6 della legge n. 335/95; art. 47, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 917/86) e per i dipendenti con contratto a termine; se si è provveduto al versamento dei contributi Inpdap sugli emolumenti dei dipendenti entro il 15 del mese successivo (art.22, comma 3, d.l. 359/97 convertito in l.440/87); se è stata presentata all'Inail la denuncia delle retribuzioni e versato il saldo dell'esercizio precedente, unitamente all'acconto dell'esercizio entro il termine previsto dalla legge (art. 44, d.P.R. n. 1124/65); se tutti i dipendenti e collaboratori, anche occasionali, sono stati iscritti all’Inail per le attività soggette a copertura assicurativa; se sono state inviate all'Inpdap le denunce mensili delle retribuzioni di ciascun dipendente, (art.22, comma 4, d.l. 359/97 convertito in l.440/87) come chiarito dalla circolare n. 1/2003 del 10/01/2003; se per gli amministratori che sono lavoratori autonomi o dipendenti collocati in aspettativa si è provveduto a versare i contributi ai rispettivi istituti previdenziali.
Relativamente alla resa del conto il revisore ha controllato che tutti gli agenti contabili hanno reso il conto e lo hanno fatto nei termini di legge.
Tuttavia, non risulta alcun altro accertamento dai verbali che contengono le verifiche trimestrali di tesoreria, che sono state effettuate con regolarità trimestrale, ma hanno solo accertato la corrispondenza dei dati generali dell’ente con le risultanze complessive del tesoriere.
Anche relativamente all'economo sono state effettuate regolarmente con cadenza quadrimestrale le verifiche di cassa, limitando tuttavia il campione di verifiche a circa tre documenti di entrata e tre di spesa, attestando la conformità di tali atti alle disposizioni di legge e del regolamento di contabilità. Il campione potrebbe essere più ampio.
Relativamente alla contabilità patrimoniale l’organo di revisione si è limitato ad una breve osservazione riportata nella relazione al rendiconto.
La verifica dell'organo dovrebbe riguardare la corretta tenuta dell'inventario, l'accertamento che la valutazione dei beni sia eseguita secondo le disposizioni di legge e che l'acquisto dei beni sia coerente con i programmi dell'ente, che siano state adeguatamente ponderate le alternative tra leasing/locazione/acquisto/riparazione bene in uso, che il patrimonio sia adeguatamente protetto tramite assicurazioni e organi di vigilanza, che i locali dove si trovano i beni siano controllati con periodicità programmata e vi sia un monitoraggio sulla manutenzione.
La Corte dei conti, seguendo un approccio che valorizza il ruolo collaborativo dando fiducia all’ente locale, ha ritenuto di concentrarsi su un'analisi di secondo grado, senza verificare direttamente l'attività dei singoli uffici e gli aspetti attinenti le legittimità degli atti, utilizzando gli indicatori di bilancio quale cartina di tornasole della correttezza delle verifiche effettuate dai revisori (esistenza della rilevazione degli squilibri e coincidenza dei giudizi rispetto ai dati elaborati) rispetto ad un ristretto numero di dati contabili particolarmente significativi e della salubrità economico-finanziaria dell'ente, intesa essenzialmente quale capacità di gestione efficiente ed efficace.
È tuttavia necessario osservare come in considerazione delle scarse osservazioni critiche rivolte dal revisore rispetto alle risultanze economico-finanziarie dell’ente, che per lo più si è limitato ad una mera elencazione dei dati raccolti, non è possibile in molti casi procedere ad un riscontro, sia pure indiretto, delle indicazioni fornite, dovendosi quindi limitare il contributo, per molti settori, ad una valutazione dei principali aggregati, suggerendo indagini eventualmente non effettuate dall’organo di revisione e ritenute opportune per l'esercizio della funzione strumentale di ausilio nei confronti del Consiglio.
Il metodo con il quale sono stati calcolati i singoli indici è specificato fra parentesi a fianco di ognuno di essi.
Si riportano nelle seguenti tabelle i principali indicatori di bilancio del Comune.
PORTOPALO DI CAPO PASSERO |
ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO |
Anno di analisi: 2003 |
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RISULTATI COMPLESSIVI |
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Risultato di amministrazione: |
(avanzo) |
+ 49.263,10 |
Risultato della gestione di competenza: |
(avanzo) |
+ 41.509,83 |
Risultato della gestione di residui: |
(pareggio) |
+ 0,00 |
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INCIDENZA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE |
Incidenza del risultato di amministrazione sulle entrate correnti (risultato di amministrazione / accertamenti tit. I+II+III): |
2,30% |
Incidenza del risultato della gestione di competenza sulle entrate correnti (risultato della gestione di competenza / accertamenti tit. I+II+III): |
1,93% |
Incidenza del risultato della gestione residui sulle entrate correnti (risultato della gestione residui / accertamenti tit. I+II+III): |
0,00% |
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ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE |
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Previsioni definitive |
Accertamenti o impegni |
Entrate correnti (tit. I+II+III): |
2.735.141,00 |
2.146.073,15 |
Oneri di urbanizzazione e altre entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti: |
100.000,00 |
54.385,05 |
Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente destinato al finanziamento delle spese correnti: |
0,00 |
0,00 |
Mutui per debiti fuori bilancio: |
0,00 |
0,00 |
Spese correnti (tit.I): |
2.659.544,00 |
2.064.800,84 |
Quote capitale mutui e altri prestiti in estinzione: |
75.797,00 |
75.796,21 |
Equilibrio finanziario di parte corrente: |
+ 99.800,00 |
+ 59.861,15 |
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LA GESTIONE DI CASSA |
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Riscossioni effettuate nell'esercizio su accertamenti di competenza: |
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1.802.611,06 |
Pagamenti effettuati nell'esercizio su impegni di competenza: |
|
2.072.107,62 |
Risultato di cassa della gestione di competenza: |
|
-269.496,56 |
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Fondo di cassa (o anticipazione) iniziale: |
|
+ 0,00 |
Riscossioni effettuate nell'esercizio su residui attivi: |
|
979.236,25 |
Pagamenti effettuati nell'esercizio su residui passivi: |
|
594.821,32 |
Risultato di cassa della gestione residui: |
|
+ 384.414,93 |
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VELOCITA' DI RISCOSSIONE |
Velocità di riscossione tit.I di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive) |
44,15% |
Velocità di riscossione tit.II di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive) |
59,58% |
Velocità di riscossione tit.III di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive) |
22,21% |
Velocità di riscossione tit.IV di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive) |
3,47% |
Velocità di riscossione tit.V di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive) |
0,00% |
Velocità di riscossione tit.VI di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive) |
20,67% |
|
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VELOCITA' DI PAGAMENTO |
Velocità di pagamento tit.I di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive) |
58,30% |
Velocità di pagamento tit.II di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive) |
1,86% |
Velocità di pagamento tit.III di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive) |
14,02% |
Velocità di pagamento tit.IV di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive) |
21,77% |
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SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI |
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Smaltimento residui tit.I di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali): |
84,80% |
Smaltimento residui tit.II di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali): |
57,18% |
Smaltimento residui tit.III di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali): |
28,44% |
Smaltimento residui tit.IV di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali): |
25,67% |
Smaltimento residui tit.V di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali): |
0,00% |
Smaltimento residui tit.VI di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali): |
70,98% |
|
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SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI |
Smaltimento residui tit.I di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali): |
26,77% |
Smaltimento residui tit.II di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali): |
22,46% |
Smaltimento residui tit.III di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali): |
100,00% |
Smaltimento residui tit.IV di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali): |
63,18% |
|
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FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI |
Formazione residui tit.I di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali): |
86,47% |
Formazione residui tit.II di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali): |
84,59% |
Formazione residui tit.III di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali): |
21,14% |
Formazione residui tit.IV di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali): |
44,38% |
Formazione residui tit.V di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali): |
0,00% |
Formazione residui tit.VI di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali): |
15,41% |
|
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FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI |
Formazione residui tit.I di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali): |
49,26% |
Formazione residui tit.II di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali): |
11,62% |
Formazione residui tit.III di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali): |
0,00% |
Formazione residui tit.IV di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali): |
8,18% |
|
|
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REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE |
Realizzazione entrate tit.I (accertamenti a competenza / previsioni definitive): |
101,05% |
Realizzazione entrate tit.II (accertamenti a competenza / previsioni definitive): |
80,77% |
Realizzazione entrate tit.III (accertamenti a competenza / previsioni definitive): |
50,34% |
Realizzazione entrate tit.IV (accertamenti a competenza / previsioni definitive): |
4,55% |
Realizzazione entrate tit.V (accertamenti a competenza / previsioni definitive): |
0,00% |
Realizzazione entrate tit.VI (accertamenti a competenza / previsioni definitive): |
22,73% |
|
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REALIZZAZIONE DELLE SPESE |
Realizzazione spese tit.I (impegni a competenza / previsioni definitive): |
77,64% |
Realizzazione spese tit.II (impegni a competenza / previsioni definitive): |
3,61% |
Realizzazione spese tit.III (impegni a competenza / previsioni definitive): |
14,02% |
Realizzazione spese tit.IV (impegni a competenza / previsioni definitive): |
22,73% |
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INDICI VARI |
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Autonomia finanziaria (accertamenti tit. I + III / accertamenti tit. I+II+III): |
43,82% |
Autonomia impositiva (accertamenti tit. I / accertamenti tit. I+II+III): |
29,24% |
Dipendenza da trasferimenti (accertamenti tit. II / accertamenti tit. I+II+III): |
56,18% |
Capacità di spesa (pagamenti totali / previsioni definitive spese + residui passivi iniziali): |
22,33% |
Rigidità spesa corrente (metodo I: costo del personale + costo interessi passivi / impegni spese correnti): |
42,46% |
Rigidità spesa corrente (metodo II: costo del personale + costo interessi passivi + quote mutui rimborsate / accertamenti entrate tit. I+II+III): |
44,39% |
Incidenza del costo del personale sulle spese correnti (costo del personale / spese correnti): |
40,20% |
Incidenza dei residui attivi (totale residui attivi / totale accertamenti di competenza): |
72,57% |
Incidenza dei residui attivi di parte corrente (totale residui attivi tit. I+II+III / totale accertamenti di competenza tit. I+II+III): |
77,29% |
Incidenza dei residui passivi (totale residui passivi / totale impegni di competenza): |
76,13% |
Incidenza dei residui passivi di parte corrente (residui passivi tit.I / impegni di competenza tit. I): |
61,93% |
Indice di economia delle spese di parte corrente (previsioni definitive spese correnti - impegni di competenza spese correnti / previsioni definitive spese correnti): |
22,36% |
Pressione finanziaria (entrate tit. I + III / popolazione): |
260,60 |
Pressione tributaria (entrate tit. I / popolazione): |
173,88 |
Trasferimenti erariali pro capite (entrate tit.II / popolazione): |
334,05 |
Spesa corrente pro capite (impegni spese tit. I / popolazione): |
572,13 |
Spesa di investimento pro capite (impegni spese tit. II / popolazione): |
51,06 |
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ANALISI PER INDICI DEL CONTO ECONOMICO |
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Anno di analisi: 2003 |
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SINTESI DEL CONTO ECONOMICO |
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Proventi della gestione |
|
2.145.985,94 |
|
Costi della gestione |
|
2.181.889,70 |
|
Risultato della gestione |
|
-35.903,76 |
|
Proventi da aziende speciali ecc. |
|
0,00 |
|
Costi da aziende speciali ecc. |
|
3.800,00 |
|
Risultato della gestione operativa |
|
-39.703,76 |
|
Proventi finanziari |
|
87,21 |
|
Oneri finanziari |
|
46.714,76 |
|
Proventi - oneri finanziari |
|
-46.627,55 |
|
Proventi straordinari |
|
0,00 |
|
Oneri straordinari |
|
273,29 |
|
Risultato della gestione straordinaria |
|
-273,29 |
|
Risultato economico di esercizio |
|
-86.604,60 |
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ANALISI PERCENTUALE DEI PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE |
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|
PROVENTI DELLA GESTIONE: |
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Proventi tributari |
627.544,82 |
29,24% |
|
Proventi da trasferimenti |
1.205.582,29 |
56,18% |
|
Proventi da servizi pubblici |
247.341,71 |
11,53% |
|
Proventi da gestione patrimoniale |
22.000,00 |
1,03% |
|
Proventi diversi |
43.517,12 |
2,03% |
|
Proventi da concessioni edificare |
0,00 |
0,00% |
|
Incrementi di immobilizz. per lavori interni |
0,00 |
0,00% |
|
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. |
0,00 |
0,00% |
|
Totale |
2.145.985,94 |
100,00% |
|
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|
ONERI DELLA GESTIONE: |
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|
Personale |
830.063,06 |
38,04% |
|
Acquiso di materie prime e/o beni di consumo |
298.992,38 |
13,70% |
|
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo |
0,00 |
0,00% |
|
Prestazioni di servizi |
719.678,33 |
32,98% |
|
Utilizzo beni di terzi |
4.520,91 |
0,21% |
|
Trasferimenti |
99.304,09 |
4,55% |
|
Imposte e tasse |
59.551,21 |
2,73% |
|
Quote di ammortam. di esercizio |
169.779,72 |
7,78% |
|
Totale |
2.181.889,70 |
100,00% |
|
|
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Dall'analisi dei principali indicatori di bilancio si può evidenziare complessivamente una situazione finanziaria non preoccupante per l'ente.
Si è riscontrato un avanzo di amministrazione, relativo in particolare alla gestione di competenza, e un equilibrio finanziario positivo di parte corrente. Sia pure su valori assoluti non rilevanti, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, si può condividere il giudizio positivo dato dal revisore alla gestione finanziaria.
Tuttavia si deve osservare come la gestione della cassa per la competenza abbia dato un valore negativo, la velocità di riscossione a volte sia bassa, soprattutto per il titolo IV di entrata, condividendo le osservazioni del revisore circa le mancate entrate finanziarie.
Condivisibili anche le osservazioni del revisore relativamente ai pagamenti, alla realizzazione delle entrate, in particolare del titolo IV, e delle spese, in particolare del titolo II.
In considerazione della mancata effettuazione di molteplici verifiche e dell'assenza di osservazioni di non è possibile utilizzare gli indicatori di bilancio quale cartina di tornasole della correttezza dell'attività svolta dall'organo di revisione per ulteriori attivita.
La disciplina vigente a livello statale e regionale ha valorizzato l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali.
Vi è comunque un'indiscussa rilevanza dello Statuto e del regolamento di contabilità nella disciplina dell'organo di revisione, documenti che rappresentano la base per una corretta impostazione dell'attività pratica che l'organo va a svolgere. Per tale ragione si ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni al riguardo.
Nel regolamento è opportuno prevedere la disciplina accessoria ed integrativa rispetto a quella fondamentale contenuta nelle norme di legge ed eventualmente nello Statuto. Tuttavia, proprio nella minore forza che il regolamento ha rispetto allo Statuto, esso deve essere innanzitutto coordinato con il primo e deve contenere solo quelle disposizioni alle quali non si ritenga opportuno attribuire rango statutario.
La Corte non ritiene in questa sede opportuno valutare i collegamenti eventualmente previsti dai documenti normativi sottoposti ad esame tra i vari organi di controllo interno, ed in particolare tra l'organo di revisione e il controllo di gestione, riservandosi di chiarire tale delicato profilo nell'ambito delle future indagini che andrà a programmare.
La disciplina riservata all'organo di revisione nello Statuto e nel regolamento di contabilità è di sostanziale recepimento e rinvio alle disposizioni di legge.
La disciplina prevista dal Comune per l'individuazione dei componenti del collegio di revisione appare perfezionabile.
Sotto il profilo dell’economicità della scelta, fermo restando che per una funzione così delicata vanno privilegiati anche criteri quali l'esperienza e la professionalità acquisita, che il comune ha cercato di garantire con la deroga al numero massimo di enti consentiti, deve osservarsi come, scelta una griglia di professionisti ritenuti idonei allo svolgimento del compito, l'ente potrebbe opportunamente prevedere una sorta di gara, relativamente alle funzioni ulteriori aggiuntive, attribuite dal Consiglio all'organo di revisione, non relativa, ovviamente, ai compensi per le competenze istituzionali, che sono stabiliti dagli organi professionali e con decreto ministeriale.
Per la procedura di selezione non è prevista una ricerca degli aspiranti, o almeno una scelta su un numero limitato di candidati preselezionati aventi particolari requisiti (ad esempio la pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale o la comunicazione agli ordini professionali interessati oppure l’indicazione da parte di questi ultimi; tra i requisiti: avere esperienza maturata precedentemente o contestualmente presso altro ente locale, esercitare la professione da almeno un certo numero di anni quale titolo che attribuisce un punteggio aggiuntivo…). Una forma di selezione risulterebbe essere opportuna al fine di garantire una maggiore indipendenza nella nomina, piuttosto che rimettere ad un rapporto assolutamente ed esclusivamente fiduciario l'attribuzione dell'incarico, circostanza che potrebbe astrattamente comportare una minore indipendenza del revisore rispetto alle forze politiche dalle quali è stato nominato.
Non sono previsti criteri per la nomina in caso di pari punteggio ottenuto da due candidati, circostanza che, astrattamente, potrebbe comportare una difficoltà nell'elezione del candidato e la necessità di ripetere la votazione.
Sarebbe opportuno prevedere meccanismi automatici per tale ipotesi (ad esempio la maggiore anzianità), anche al fine di scongiurare l'eventuale possibilità di disaccordo nella nomina e di rinvio della votazione stessa e, quindi, di ritardo nella nomina.
Non sono previsti termini per la notifica della delibera di incarico e per l'accettazione della nomina. La Corte osserva come un regime di pubblicità assicuri certezza nell'accettazione dell'incarico e potrebbe garantire tempi sicuri per lo svolgimento dell'espletamento dei compiti del revisore. E’ anche opportuno inserire nello Statuto o nel regolamento un’accettazione del revisore, che, diversamente, potrebbe astrattamente essere nominato pur in presenza di eventuali cause di incompatibilità o senza un suo consenso, ipotesi invero difficilmente configurabile in quanto è ipotizzabile una richiesta del revisore stesso per la nomina o, quanto meno, un preventivo e informale accordo prima della scelta.
Sarebbe inoltre opportuno prevedere che il revisore produca, entro un certo numero di giorni, oltre alla dichiarazione di accettazione dell'incarico, anche dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali, l'inesistenza di cause di incompatibilità e inesigibilità e il rispetto del numero massimo di incarichi rivestiti presso gli enti locali, compreso quello che si accetta.
Lo Statuto non ha previsto ulteriori fattispecie di incompatibilità, che potrebbero essere ulteriormente integrate con la partecipazione a società appaltatrici, concessionarie di opere e servizi dell'ente, la presenza di liti con l’ente o istituzioni e organismi da esso dipendenti, in quanto garantiscono ulteriormente l'indipendenza dell'organo di revisione.
Non è prevista l'ipotesi in cui l'incarico venga attribuito a dipendenti pubblici. Giova rammentare che il dipendente pubblico che assume l'incarico di revisore non deve essere dipendente del Comune, della Regione, della Provincia, della Città metropolitana nella cui circoscrizione si trova il Comune, deve essere iscritto al registro dei revisori contabili in quanto non è consentito l'esercizio di attività libero professionale, e quindi l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, e deve esserci l'autorizzazione dell'ente da cui dipende.
In caso di nomina di un dipendente pubblico è prevista anche la riduzione delcompenso spettante ordinariamente. Qualora tale disposizione non venisse rispettata si avrebbe come conseguenza un danno erariale. E’ pertanto opportuno, anche se tali conseguenze discendono dalla legge, rammentare espressamente nello statuto o nel regolamento tali peculiarità, anche al fine di consentire un maggiore controllo ai consiglieri comunali.
Il regolamento ha disciplinato espressamente le disposizioni riguardanti l'attività di collaborazione con l'organo consiliare, in maniera sufficientemente articolata, ma senz’altro suscettibile di miglioramenti. Se da un lato la normativa prevede espressamente le attività che il revisore deve compiere, la formulazione generica utilizzata dal legislatore statale e regionale induce l'ente locale ad una scelta. Una tipizzazione dell'attività da svolgere offre garanzie di certezza sulle verifiche che l'organo di revisione andrà a svolgere. Inoltre, la previsione di clausole generiche che prevedano eventuali possibilità di ulteriori verifiche e controlli laddove il revisore lo ritenga opportuno, impedirebbero di comprimere eccessivamente le libertà e l'autonomia del controllore, contemperando l'esigenza di certezza alla necessità di spaziare, evitando agli uffici possibili settori privi di controllo.
Sono state attribuite ulteriori funzioni con Statuto e regolamento all’organo di revisione, caratterizzando l'organo anche mediante il riconoscimento di un ruolo consultivo.
In considerazione della delicatezza della funzione dell'organo di revisione, valorizzato ulteriormente dai recenti provvedimenti legislativi contenuti nella legge 191/04 e dalla legge finanziaria per il 2005, si ritiene assolutamente necessario che Consiglio eserciti un costante controllo sull'attività svolta dall'organo di revisione, anche provvedendo ad una migliore disciplina delle procedure sanzionatorie degli adempimenti a carico dell’organo di revisione, affinché tale ufficio ausiliario possa risultare effettivamente strumento di riferimento per tutti i consiglieri comunali che per la collettività che essi rappresentano.
Il funzionamento della disciplina organizzativa e procedurale del collegio dei revisori è in parte stabilito dal regolamento dell'ente.
Una disciplina non eccessivamente tassativa, ma esemplificativa e procedurale, consente un più chiaro rapporto tra l'organo di revisione, gli uffici e gli amministratori.